Art. 1

In vigore dal 8 ago 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge:2002-07-19;146#art-1

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