Art. 4
LEGGE 15 luglio 2002, n. 145
In vigore dal 8 ago 2002
(Concorsi per la qualifica dirigenziale).
1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.
Nota all':
- Il decreto legislativo n. 387/1988 reca "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.".
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