Art. 11

LEGGE 15 luglio 2002, n. 145

In vigore dal 8 ago 2002
(Norma finale). 1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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