Art. 1

In vigore dal 26 lug 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999.
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