Art. 1
In vigore dal 6 lug 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-02;131#art-1