Art. 1
In vigore dal 9 giu 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia Frattini, Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-06-07;106#art-1