Dichiarazioni›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 15 giu 2002
DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA
1. DICHIARAZIONE DEL LUSSEMBURGO
Fatte salve la decisione dell'8 aprile 1965 e le disposizioni e possibilità ivi contenute concernenti la sede di istituzioni, organismi e servizi futuri, il Governo lussemburghese si impegna a non rivendicare la sede delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interho (marchi, disegni e modelli), che restano insediate ad Alicante, anche nel caso in cui dette commissioni divengano camere giurisdizionali ai sensi dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. DICHIARAZIONE DELLA GRECIA, DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO RELATIVA ALL'ARTICOLO 161 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA
La Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno dato il loro accordo sul passaggio alla maggioranza qualificata nell'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità europea muovendo dal presupposto che, al terzo comma, il termine "pluriennali" significa che le prospettive finanziarie applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale avranno durata identica a quella delle prospettive finanziarie attuali.
3. DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA, DELLA GERMANIA, DEI PAESI BASSI E DELL'AUSTRIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 161 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
Per quanto riguarda la dichiarazione della Grecia, della Spagna e del Portogallo relativa all'articolo 161 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, la Germania, i Paesi Bassi e l'Austria dichiarano che tale dichiarazione non ha come effetto quello di pregiudicare l'azione della Commissione europea, in particolare il suo diritto d'iniziativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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