Art. 5
LEGGE 7 maggio 2002, n. 90
In vigore dal 12 mag 2002
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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