Art. 3
LEGGE 27 febbraio 2002, n. 15
In vigore dal 28 feb 2002
1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall', comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: "da uno" sono sostituite dalle seguenti: "da due".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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