Art. 10

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 449

In vigore dal 13 gen 2002
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri. 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unità. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell' della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell' della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità. 5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità. 6. A norma degli del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unità. 7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unità. 8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 21 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di Porto" del medesimo stato di previsione. 9. Ai sensi dell' del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. 11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Opere pubbliche ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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