Capo IX
Art. 51
Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia
In vigore dal 1 gen 2002
1. Dopo l' della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all' è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all', comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
2. All', comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-51