Art. 16
LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459
In vigore dal 6 gen 2002
1. Il seggio attribuito ai sensi dell' che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.
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