Art. 1
In vigore dal 15 dic 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. È convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-12-14;432#art-1