Art. 1

In vigore dal 21 ott 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Scajola, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. — Testo vigente | Portale Normativo