Art. 2

In vigore dal 1 nov 2001
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-08;393#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo