Art. 10
Gruppi
In vigore dal 23 ott 2001
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-03;366#art-10