Art. 1

In vigore dal 3 ott 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge:2001-09-28;357#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo