Art. 1

In vigore dal 11 lug 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli ------------
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urn:nir:stato:legge:2001-07-06;271#art-1

In sintesi

Questa legge converte definitivamente in legge dello Stato il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166. Tale decreto disciplina con urgenza le operazioni di spoglio e scrutinio quando le elezioni politiche si tengono insieme a quelle per le province, i comuni o le circoscrizioni. Viene inoltre stabilito che la legge entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Infine, viene sancito l'obbligo generale di osservanza e applicazione della legge.

Perché esiste questa norma

La norma dispone la conversione formale in legge ordinaria del decreto-legge n. 166 del 2001, relativo alla gestione urgente dello scrutinio in caso di contemporaneità tra elezioni politiche e amministrative.

A chi si applica

A chiunque sia tenuto per legge a osservare e far osservare le norme dello Stato, in particolare ai soggetti coinvolti nelle operazioni elettorali e di scrutinio.

Esempio pratico

Durante una tornata elettorale in cui i cittadini votano nello stesso giorno sia per il Parlamento sia per il rinnovo del consiglio comunale o provinciale, i seggi elettorali applicano le disposizioni urgenti sulle operazioni di scrutinio stabilite dal decreto-legge convertito in legge.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge come legge dello Stato; la legge deve essere munita del sigillo dello Stato e inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Domande frequenti

Qual è l'oggetto del decreto-legge convertito da questa legge?Ha come oggetto disposizioni urgenti riguardanti le operazioni di scrutinio quando si svolgono contemporaneamente elezioni politiche, provinciali, comunali e circoscrizionali.
Quando entra in vigore la legge di conversione?Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Chi è tenuto a rispettare questa legge?È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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