Art. 1

In vigore dal 11 lug 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli ------------
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urn:nir:stato:legge:2001-07-06;271#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. — Testo vigente | Portale Normativo