Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-07-06;271#art-1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:2001-07-06;271#art-1
Questa legge converte definitivamente in legge dello Stato il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166. Tale decreto disciplina con urgenza le operazioni di spoglio e scrutinio quando le elezioni politiche si tengono insieme a quelle per le province, i comuni o le circoscrizioni. Viene inoltre stabilito che la legge entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Infine, viene sancito l'obbligo generale di osservanza e applicazione della legge.
La norma dispone la conversione formale in legge ordinaria del decreto-legge n. 166 del 2001, relativo alla gestione urgente dello scrutinio in caso di contemporaneità tra elezioni politiche e amministrative.
A chiunque sia tenuto per legge a osservare e far osservare le norme dello Stato, in particolare ai soggetti coinvolti nelle operazioni elettorali e di scrutinio.
Durante una tornata elettorale in cui i cittadini votano nello stesso giorno sia per il Parlamento sia per il rinnovo del consiglio comunale o provinciale, i seggi elettorali applicano le disposizioni urgenti sulle operazioni di scrutinio stabilite dal decreto-legge convertito in legge.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge come legge dello Stato; la legge deve essere munita del sigillo dello Stato e inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.