Art. 1
In vigore dal 11 lug 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-07-06;271#art-1