Art. 1

In vigore dal 4 lug 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova", è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ruggiero, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge:2001-07-03;251#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova". — Testo vigente | Portale Normativo