Art. 7

LEGGE 30 marzo 2001, n. 130

In vigore dal 4 mag 2001
(Informazione ai cittadini) 1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. 2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.
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