Art. 3
LEGGE 29 marzo 2001, n. 137
In vigore dal 6 mag 2001
(Liquidazione dell'indennizzo).
1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell' è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge è concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorità dallo scaglione di valore del bene più basso.
3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.
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