Art. 8
LEGGE 29 marzo 2001, n. 134
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 29 marzo 2001, n. 134
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Il testo specifica che l'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 134 non è più in vigore. La sua efficacia è cessata a seguito dell'abrogazione disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Di conseguenza, il contenuto originario non produce più effetti nell'ordinamento.
La disposizione dà atto dell'abrogazione della precedente disciplina dell'articolo 8 a opera del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
A tutti i soggetti dell'ordinamento per i quali la norma non trova più applicazione a seguito della sua abrogazione.
Un cittadino o un operatore del diritto che esamina la legge 29 marzo 2001, n. 134 rileva che l'articolo 8 non può essere applicato. L'abrogazione formale certifica che le disposizioni originarie sono state superate e rimosse dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L'articolo è stato formalmente abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, cessando la propria efficacia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.