Art. 8

LEGGE 29 marzo 2001, n. 134

In vigore dal 1 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

Il testo specifica che l'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 134 non è più in vigore. La sua efficacia è cessata a seguito dell'abrogazione disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Di conseguenza, il contenuto originario non produce più effetti nell'ordinamento.

Perché esiste questa norma

La disposizione dà atto dell'abrogazione della precedente disciplina dell'articolo 8 a opera del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

A chi si applica

A tutti i soggetti dell'ordinamento per i quali la norma non trova più applicazione a seguito della sua abrogazione.

Esempio pratico

Un cittadino o un operatore del diritto che esamina la legge 29 marzo 2001, n. 134 rileva che l'articolo 8 non può essere applicato. L'abrogazione formale certifica che le disposizioni originarie sono state superate e rimosse dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato formalmente abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, cessando la propria efficacia.

Domande frequenti

L'articolo 8 è attualmente in vigore?No, l'articolo risulta espressamente abrogato.
Quale provvedimento ha abrogato l'articolo 8?L'abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La norma produce ancora effetti o obblighi diretti?No, essendo stata abrogata, la disposizione non detta più obblighi o discipline applicabili.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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