Art. 1
In vigore dal 20 apr 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-03-28;129#art-1