Art. 1
In vigore dal 24 apr 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-03-27;141#art-1