Art. 4
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93
In vigore dal 19 apr 2001
(Emissioni di gas serra)
1. I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.
Note all':
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.
- La legge 16 luglio 1993, n. 255 recante: "Interpretazione autentica dell', comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1993, n. 176.
- Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 recante: "Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1993, n. 304 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 (Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43).
- Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 recante: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1996, n. 153 e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1996, n. 192).
Storico versioni
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