Art. 4

LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

In vigore dal 15 apr 2001
(Attività di cooperazione allo sviluppo) 1. Per le finalità della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all' della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere destinata per la realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all', comma 3, lettera b). Essa è affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo. 3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unità, in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attività di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri può, altresì, avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e società pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo. Nota all': - Il testo dell' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" è il seguente: " (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativa costituito presso di esso. 2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato art. 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti. 3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti fmanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativa confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7. 4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo".
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