Art. 1
In vigore dal 13 apr 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.
Storico versioni
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