Art. 2

In vigore dal 12 apr 2001
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, di cui all', dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2001-03-16;109#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo scambio di lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999. — Testo vigente | Portale Normativo