Art. 1
In vigore dal 13 mar 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. È abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addì 9 marzo 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PECORARO SCANIO, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-03-09;49#art-1