Art. 1

In vigore dal 13 mar 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. È abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Data a Roma, addì 9 marzo 2001 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: FASSINO
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.". — Testo vigente | Portale Normativo