Art. 5
LEGGE 7 marzo 2001, n. 51
In vigore dal 4 feb 2006
Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. L'articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 83. - (Divieto di transito e di sosta). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende".
3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 2.066 a 12.394 euro
, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.
4. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;
b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera.
Storico versioni
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