Art. 15
LEGGE 5 marzo 2001, n. 57
In vigore dal 4 apr 2001
(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)
1. Il comma 2-bis dell' del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla
lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
2. All', comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento".
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