Art. 7
LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29
In vigore dal 3 mar 2001
Rifinanziamento di interventi per la città di Siena e concessione di un contributo per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino.
1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444.
2. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del comune di Firenze, per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Nota all':
- L'art. 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante "Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali", così dispone:
"Art. 2 (Prosecuzione degli interventi per la città di Siena). - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli della legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-02-23;29#art-7