Art. 2

In vigore dal 23 feb 2001
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del Trattato.
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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20#art-rd-2

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