Art. 1

In vigore dal 21 gen 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia. — Testo vigente | Portale Normativo