Capo II
Art. 27
Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
In vigore dal 4 feb 2001
1. All' della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre 2000.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-29;422#art-27