Art. 6

LEGGE 29 dicembre 2000, n. 400

In vigore dal 9 gen 2001
(Copertura degli oneri finanziari) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dei commi 5 e 7 dell'articolo 3, pari a lire 65.400 milioni nell'anno 2000, a lire 76.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 28.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 66.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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