Capo XIV
Art. 96
Potenziamento delle strutture di radioterapia
In vigore dal 1 gen 2001
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall', comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
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