Capo VIII

Art. 36

Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali

In vigore dal 1 gen 2001
1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.
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urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-36

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