Capo XVII
Art. 115
Ente geopaleontologico di Pietraroia
In vigore dal 1 gen 2001
1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell'ambito di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio, dall'università "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-115