Art. 1
In vigore dal 13 gen 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa fatto a Roma il 10 luglio 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-20;408#art-1