Art. 2
AbrogatoIn vigore dal 12 dic 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-9 dicembre 2002, n. 524 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre e ottobre 2000")".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-12-11;365#art-2