Art. 5
LEGGE 30 novembre 2000, n. 356
In vigore dal 17 apr 2001
Premio di previdenza
1. Le disposizioni di cui all' del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche
ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza
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