Art. 10

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

In vigore dal 9 nov 2021
Divieti, prescrizioni e sanzioni 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili. 1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche . Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600 . Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale. 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio. 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 . Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all', commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. 8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
Storico versioni

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In sintesi

Sui boschi e pascoli percorsi dal fuoco è vietato modificare la destinazione d'uso per almeno 15 anni, con obbligo di menzionare tale vincolo negli atti di vendita a pena di nullità. Per 10 anni non si possono realizzare nuovi edifici o infrastrutture (salvo previsioni urbanistiche antecedenti), né praticare pascolo e caccia sulle zone boscate incendiate. Per 5 anni sono vietati i rimboschimenti finanziati con fondi pubblici, salvo specifiche autorizzazioni per dissesto o tutela ambientale, mentre la raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata per 3 anni. I Comuni sono inoltre tenuti a censire e aggiornare annualmente le aree bruciate tramite un apposito catasto.

Perché esiste questa norma

La norma introduce una serie di vincoli temporali e divieti sulle aree colpite da incendi per impedire che la distruzione del territorio venga sfruttata a fini speculativi, edilizi o di sfruttamento economico.

A chi si applica

Si applica ai proprietari e acquirenti di terreni e immobili situati in zone boscate o pascoli percorsi dal fuoco, a chi stipula contratti di affitto o diritti reali su tali aree, a cacciatori, allevatori e ai Comuni competenti.

Esempio pratico

Un proprietario di un terreno boschivo colpito da un incendio non può convertirlo in terreno edificabile per 15 anni né costruirvi un fabbricato nei 10 anni successivi se non era già previsto prima del rogo. Se decide di vendere il fondo entro 15 anni, deve obbligatoriamente inserire il vincolo nel contratto di compravendita, altrimenti la vendita è nulla.

Adempimenti e conseguenze

I contratti di compravendita devono richiamare espressamente il vincolo quindicennale a pena di nullità. L'Agenzia delle entrate deve trasmettere a prefetto e procuratore della Repubblica i contratti costitutivi di diritti reali, locazione e affitto registrati entro due anni dal fatto. I Comuni devono censire i soprassuoli percorsi dal fuoco in un catasto aggiornato annualmente ed esposto all'albo pretorio per trenta giorni.

Domande frequenti

Cosa succede se in un atto di compravendita non viene inserito il vincolo quindicennale?L'atto di compravendita è nullo.
È sempre vietata la caccia o il pascolo sui boschi incendiati?Sì, sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco la caccia e il pascolo sono vietati per dieci anni.
Il vincolo di destinazione d'uso vale anche per chi è stato vittima di estorsione legata all'incendio?No, il divieto di mutare destinazione non si applica al proprietario vittima del delitto di estorsione accertato con sentenza definitiva, purché abbia denunciato la richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o di polizia.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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