Sez. II
Art. 16
Modalità attuative della rivalutazione
In vigore dal 10 dic 2000
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-16