Allegato I

Art. 4

In vigore dal 29 nov 2000
Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'OCCAR, le sue proprietà e le sue entrate sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Gli Stati Membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita, compresi nei prezzi di beni o servizi, quando l'OCCAR, effettui acquisti considerevoli di beni o di servizi da essa utilizzati, strettamente necessari per l'esercizio delle attività ufficiali dell'Organizzazione.
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