Art. 2

LEGGE 9 ottobre 2000, n. 288

In vigore dal 19 ott 2000
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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