Art. 1

In vigore dal 8 ott 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino -----------
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urn:nir:stato:legge:2000-10-06;275#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante: "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi". — Testo vigente | Portale Normativo