Art. 1

In vigore dal 2 set 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.
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