Art. 1
In vigore dal 2 set 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.
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