Art. 3
O n e r i
In vigore dal 9 set 2000
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per l'anno 2000, a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.500 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-08-10;252#art-3