Art. 1

In vigore dal 12 ago 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:legge:2000-07-28;224#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante: "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati". — Testo vigente | Portale Normativo