Art. 1
In vigore dal 12 ago 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-28;224#art-1